ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita in Bergamo una associazione di volontariato ai sensi degli art. 36 e seg. del codice civile denominata:
UN PORTO PER NOI

L’associazione è un organismo di volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n°266, che opera nell’ambito della reg. Lombardia ai sensi della legge reg. Lombardia del 24/7/1993 n°22.
L’associazione ha sede in Piazza Risorgimento n° 7.
Essa ha durata illimitata.

ART. 2: FINALITÀ
La costituenda associazione di volontariato, avrà caratteristiche di Organizzazione di Volontariato (OdV), iscritta all’albo provinciale di dette organizzazioni, essa intende costituire un centro di ascolto, assistenza, promozione della cura per i disturbi dell’umore.
L’associazione opera senza fini di lucro e con esclusivo fine di solidarietà, essa nasce per volontà di un gruppo di persone con l’intento di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, solidarietà, assistenza, rivolte particolarmente a soggetti affetti dai disagi dei disturbi dell’umore (ansia e depressione) e di sostegno alle loro famiglie.
L’associazione si propone di raggiungere detti obiettivi attivando opportuni e qualificati interventi professionali, cui l’associazione collaborerà con le proprie esperienze e con la consapevolezza acquisita.
I fondatori dell’associazione hanno esperienza, o diretta, o vissuta attraverso loro parenti, dei disturbi dell’umore. Questo determina la politica dell’associazione che tende esclusivamente a limitare, nei limiti del possibile, le inevitabili lacune che la società presenta nel campo specifico delle patologie di ansia e depressione.
UN PORTO PER NOI dovrà tendere sempre a non dimenticare le citate motivazioni, che sono base e fondamento dell’iniziativa, cui il presente statuto intende dare forma e sostanza, secondo la volontà di quanti l’anno voluta.

ATTIVITA’

Particolare impegno sarà dato all’informazione in generale , verso tutti, ed in specie alle persone sofferenti ed ai loro famigliari .

Indirizzare le persone con la patologia  verso la presa di coscienza della malattia e della importanza di curarsi, cercando di promuovere la cura, sia attraverso l’utilizzo delle strutture pubbliche, sia organizzandouno o più centri in cui poter offrire validi servizi integrativi alle prestazioni mutualistiche.

Attivare un servizio di risposta telefonica per aiutare le persone nei momenti di solitudine, e raggiungere lo scopo esplicitato al paragrafo precedente.

Organizzare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone con da  disagi dei disturbi dell’umore (ansia e depressione)

Predisporre corsi ed incontri a carattere scientifico e didattico per volontari anche di altre associazioni, oltre che per pazienti e famigliari, al fine di dar loro una preparazione specifica alla comprensione di dette patologie.

Promuovere in ogni luogo e comunità la presa di coscienza della malattia e combattere la stigmatizzazione, le paure , i preconcetti, diffondere il principio che ansia e depressione sono malattie come le altre, sono malattie che non portano colpe a chi le ha, non toglie la capacità di fare e di pensare, di amare e di essere amati.

Organizzare e/o partecipare ad iniziative o manifestazioni aventi lo scopo di attivare progetti, coerenti con la finalità dell’associazione, anche in collaborazione con altre strutture.

Collaborare con le istituzioni pubbliche e private tese ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette dai sopracitati disagi.

ART.  3  SOCI

Sono soci dell’associazione tutti colori che condividendo le finalità, e la filosofia che la indirizza, chiedono di aderirvi.

Si può essere socio simpatizzante o collaborativo
A quanti intendono collaborare si chiede di: operare con l’unico scopo di essere di aiuto a coloro che soffrono dei disagi da ansia e depressione.
L’associazione è aconfessionale ed apartitica..
L’ammissione di nuovi soci, previa domanda di associazione, in cui l’aspirante dichiara di conoscere lo statuto dell’associazione, è deliberata dal consiglio direttivo I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle quote associative annue.

Non è ammessa la partecipazione temporanea dei soci

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di: comportamento che la danneggi moralmente o materialmente, indegnità, attività pregiudizievole all’associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
Sull’esclusione del socio, delibera il consiglio direttivo, l’escluso ha facoltà di presentare ricorso al collegio dei probiviri.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né rimborsi né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 4: DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per deroga, di partecipare alle attività della stessa, di ricevere le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

ART. 5:  PATRIMONIO

L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
dalle quote contributive dei soci.
Da qualunque contributo economico corrisposto da persone fisiche e giuridiche, e da amministrazioni pubbliche e private nazionali od estere.
Da donazioni e lasciti testamentari di varia natura.
Da proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente.
Da rimborsi derivanti da convenzioni.
Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive
Da rendite di patrimoni.

ART. 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci:
Il Consiglio direttivo.
Il collegio dei probiviri.

ART. 7: ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione Hanno diritto di voto solo coloro in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso.
Essa è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro la fine del mese di aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail; da inviare almeno 15gg prima della data stabilita.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso, il presidente convocherà l’assemblea entro 30gg dal ricevimento della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea è valevole con la presenza della maggioranza dei soci in regola, in seconda convocazione che deve essere convocata in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare tramite delega scritta da un altro socio con potere di voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Competenze dell’assemblea:
Stabilire il n° dei componenti del consiglio direttivo ed eleggerne i membri.
Stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma consuntivo e preventivo delle attività proposto dal direttivo

Approvare il regolamento dell’associazione su proposta del direttivo.
Approvare il bilancio consuntivo della precedente gestione economica e quello preventivo della successiva.
Deliberare in merito al ricorso presentato da un socio escluso avverso la delibera del direttivo.
Approvare le modifiche allo statuto sociale e lo scioglimento della associazione.
Approvare l’aumento delle quote associative proposte dal direttivo.
Approvare le altre delibere attinenti all’attività dell’associazione proposte dal direttivo.
Nominare i probiviri

ART. 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 persone scelte tra i soci di diritto, eletti dall’assemblea previa fissazione da parte della stessa del numero dei componenti.
L’iscrizione dei candidati si chiuderà tre giorni lavorativi prima dell’assemblea, per preparare il materiale necessario.
Il direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per tre volte anche consecutive.
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o dal vice, di propria iniziativa o per autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti, esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente o di che ne fa le veci.

ART. 9: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo altrimenti detto: direttivo, ha i seguenti compiti:
Eleggere il presidente, il vice, il tesoriere, ed il segretario.
Elaborare eventuali modifiche al regolamento da sottoporre poi all’assemblea.
Proporre le quote annuali ed approvare eventuali esenzioni per motivi particolari.
Redigere il bilancio annuale sia consuntivo sia preventivo da sottoporre poi all’assemblea.
Deliberare in prima istanza l’espulsione dei soci.
Cooptare nel direttivo membri anche non eletti se questi apportano esperienza e partecipano attivamente alla vita dell’associazione.
Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati per motivi d’urgenza e necessità, dal presidente o dal vice.
Per motivi di praticità, può demandare al presidente, vicepresidente, ed al segretario l’accettazione della richiesta di associazione.

ART. 10: IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente ed il vice, sono eletti a maggioranza semplice, dal direttivo tra i propri membri.
Il presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del direttivo; in caso di indisponibilità, dette funzioni saranno svolte dal vice.
L’indisponibilità dei primi, porterà a svolgere pro tempore le mansioni di presidente da un membro del direttivo scelto di volta in volta, dal presidente.

ART. 11: RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell’associazione spetta al presidente ed al vice, la firma dei legali rappresentanti impegna l’associazione nei confronti di terzi.

ART. 12: CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere rielette solo tre volte.

ART. 13: COLLEGIO PROBIVIRI

L’assemblea provvederà a nominare un collegio di probiviri composto da tre membri non facenti parti dell’associazione, loro compito sarà quello di dirimere ogni controversia sorta tra soci e direttivo o tra soci stessi, purché la questione riguardi l’associazione stessa.
Il collegio dei probiviri deciderà in modo irritale e la sua decisione sarà vincolante per il direttivo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.

ART. 14: BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, entro due mesi il direttivo predispone il rendiconto economico dell’esercizio trascorso, che sarà sottoposto all’assemblea entro il mese di aprile, per l’approvazione.
Entro tale data sarà presentato anche il bilancio preventivo dell’esercizio seguente.

ART. 15: SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE E CESSAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tra quarti dell’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti nel volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa disposizione disposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve, agli aderenti.

ART. 18: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n° 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato